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Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI)

Lei si trova qui:

Averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE)

Restituzione degli averi di provenienza illecita di PPE
Impegno internazionale della Svizzera
Due pilastri della lotta contro la criminalità economica delle PPE

Alcune persone politicamente esposte (PPE), quali capi di Stato e alti funzionari, si arricchiscono illegalmente, sottraendo ingenti capitali al proprio Paese, ostacolandone lo sviluppo. Tali averi, detti qualche volta anche «fondi di potentati», escono dallo Stato cui sono stati sottratti e sono immessi sulle piazze finanziarie internazionali. È nell’interesse della Svizzera che nessun valore patrimoniale di origine delittuosa venga depositato sulla nostra piazza finanziaria. Il complesso di leggi e di procedure riguardanti la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione di cui si è dotata la Svizzera sono efficaci per combattere efficacemente la criminalità economica delle PPE.

Restituzione degli averi di provenienza illecita di PPE

 
Se, nonostante le ampie misure di prevenzione, fondi di potentati accedono alla piazza finanziaria svizzera, essi devono essere identificati e restituiti al paese di provenienza. Il meccanismo che permette la restituzione è un pilastro importante della politica svizzera per la lotta ai fondi illegali. La Svizzera, da quindici anni a questa parte, ha restituito approssimativamente CHF 1,7 miliardi; nessun’altra piazza finanziaria, comparabile alla nostra, ha restituito altrettanto denaro. A causa della notorietà della persona in questione e delle cifre considerevoli trasferite, alcuni di questi casi sono stati seguiti con grande attenzione dagli organi d’informazione. Ricordiamo i casi 

  • Montesinos, Perù, 2002
  • Marcos, Filippine, 2003
  • Abacha, Nigeria, 2005
  • Fondi angolani, Angola, 2005
  • Fondi kazaki, Kazakistan, 2007
  • Salinas, Messico, 2008 

Alcuni casi sono particolarmente difficili da risolvere. Tra questi si può citare il caso relativo ai capitali di Mobutu (Repubblica democratica del Congo/RDC) e quello dei capitali di Duvalier (Haiti). Nel caso Mobutu, la Svizzera si è sforzata durante 12 anni per restituire alla RDC i fondi bloccati. Tuttavia questa impresa non è stata coronata di successo in particolare per ragioni di mancata cooperazione da questo Stato. In queste circostanze, il 14.07.2009 il Tribunale penale federale ha deciso di non dare seguito ad una denuncia. Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 30.04.2009, la misura concernente il blocco dei capitali è pertanto scaduta.
 Per maggiori informazioni in proposito, Gli averi di Mobutu in Svizzera (fr) (pdf, 76 Kb)
 Cronologia del blocco degli averi di Mobutu in Svizzera (fr) (pdf, 77 Kb) 

Nel secondo caso, i fondi dell’ex dittatore Jean-Claude Duvalier, che ammontano a circa CHF 6 milioni, rimarranno nuovamente bloccati in seguito a una decisione del Consiglio federale del 03.02.2010. Grazie a questa decisione, à stata scongiurata la restituzione dei fondi al clan Duvalier decretata a suo tempo dal Tribunale federale con sentenza del 12.01.2010 con la quale, tra l’altro, ingiunse la fine dell’assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e Haiti. I fondi sono rimasti bloccati fino all’entrata in vigore della Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita (LRAI). Detta legge, adottata dal Parlamento durante la sessione autunnale 2010, è entrata in vigore il 1° febbraio 2011. Di conseguenza, i fondi Duvalier sono stati bloccati automaticamente ai sensi dell’articolo 14 LRAI. In seguito alla decisione del Consiglio federale di incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare un'azione di confisca dei fondi Duvalier bloccati in Svizzera, nell'aprile 2011 la Confederazione ha intentato dinanzi al Tribunale amministrativo federale un procedimento di confisca. I fondi confiscati potranno essere restituiti ad Haiti al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione. La LRAI può essere presa quindi come modello a illustrazione della politica perseguita dalla Svizzera da oltre venti anni per non divenire rifugio per gli averi sottratti dalle PPE.

Impegno internazionale della Svizzera

 
La Svizzera ha lanciato varie iniziative per promuovere una procedura coordinata a livello internazionale per la lotta contro la criminalità economica delle PPE. Le piazze finanziarie internazionali devono collaborare per impedire l’afflusso di questo denaro, bloccare i valori patrimoniali di provenienza delittuosa e rimborsare i legittimi proprietari.

A questo scopo, la Svizzera sostiene finanziariamente l’International Center for Asset Recovery (ICAR) di Basilea, dal momento della sua fondazione e la Stolen Assets Recovery Initiative (StAR), lanciata nel 2007 congiuntamente dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) e dalla Banca Mondiale (BM). Inoltre, organizza dal 2001 a Losanna degli incontri informali di esperti governativi (Losanna I e II nel 2001, Losanna III nel 2006, Losanna IV nel 2008 e Losanna V nel 2010 in collaborazione con StAR). Nel giugno del 2010, il nostro paese ha organizzato a Parigi, congiuntamente a StAR (UNODC e BM), una conferenza internazionale sul tema dello sviluppo e del recupero di beni.

Durante le trattative per la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (CNUCC), la Svizzera si è impegnata a restituire gli averi illegittimi ai Paesi di provenienza e a indennizzare le vittime. Avendola ratificata il 24 settembre 2009, la CNUCC è entrata in vigore per la Svizzera il 24 ottobre 2009. La Svizzera contribuisce da allora alla sua efficace applicazione a livello internazionale, in particolare per quanto concerne il trattamento riservato agli averi delle PPE.

Due pilastri della lotta contro la criminalità economica delle PPE
  1. Prevenzione

    Prevenzione della corruzione: combattere il problema alla radice

    La lotta alla corruzione negli Stati con i quali la Svizzera collabora è una delle priorità della politica estera e di sviluppo elvetica. Vengono per esempio adottate misure concrete nei programmi per una corretta conduzione politica (“good governance”). Tutti gli accordi di cooperazione contengono clausole anticorruzione.

    Identificazione: risalire ai clienti e alla provenienza del denaro
    Le severe regole contro il riciclaggio di denaro impongono alle banche svizzere e a chiunque eroghi prestazioni finanziarie di identificare la controparte e l’avente economicamente diritto (Know Your Customer). Il diritto svizzero in materia di riciclaggio di denaro prevede obblighi di chiarimento al cospetto di PPE. Le banche elvetiche fun-gono da battistrada nella lotta al denaro sporco e si sono imposte sin dal 1977 un severo obbligo di diligenza interno.

    Notifica e blocco: denunciare le transazioni sospette

    Le banche e altri intermediari finanziari sono tenuti a notificare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sporco (MROS) ogni transazione sospetta e a bloccare immediatamente il conto. Il segreto bancario svizzero non protegge dalle procedure penali né a livello nazionale né a livello internazionale. Altre misure impediscono che i valori patrimoniali vengano ritirati prima che le autorità estere possano inoltrare domande d’assistenza giudiziaria.

     
  2. Assistenza giudiziaria e la restituzione

    L’assistenza giudiziaria rende possibile la cooperazione con i paesi di provenienza

    Nel quadro dell’assistenza giudiziaria, la Svizzera fornisce allo Stato richiedente informazioni su conti sospetti che potrebbero essere impiegati quali prove in una procedura penale e giudiziaria. 
    http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/sicherheit/internationale_rechthilfe/rechtshilfe_in_strafsache.html Per maggiori informazioni: Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 

    La restituzione del denaro rubato o sottratto è l’obiettivo primario

    In collaborazione con gli Stati interessati, la Svizzera cerca il modo di restituire il patrimonio ai legittimi proprietari, facendo attenzione che dopo la restituzione non venga inserito di nuovo in flussi finanziari di origine delittuosa. Se la provenienza del denaro è palesemente delittuosa, la Svizzera ha addirittura la possibilità di restituirlo anche in assenza di una decisione di confisca cresciuta in giudicato da parte dello Stato in questione (caso Abacha).

    Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita (LRAI)
    Scaturitao dalle difficoltà incontrate dalle autorità svizzere nel restituire i fondi bloccati a Statti cosiddetti «Stati dissestati» quando il procedimento di assistenza internazionale in materia penale non dà risultati, la legge intende evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Questa legge costituisce una soluzione sussidiaria rispetto alla legge sull’assistenza internazionale in materia penale. La legge prevede i tre strumenti del blocco, della confisca e della restituzione nel caso in cui lo Stato di provenienza non sia in grado di svolgere un procedimento penale conforme alle esigenze della nostra legge sull’assistenza internazionale in materia penale.